Ecobonus e Sismabonus 110% per riqualificazione energetica e sismica
I nuovi Ecobonus e Sismabonus al 110% potranno dare un grosso beneficio ai lavori di riqualificazione energetica e sismica degli immobili
Dopo alcuni mesi di messa a punto, finalmente è stato approvato definitivamente il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) contenente, tra gli altri provvedimenti, le disposizioni previste per gli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, i cosiddetti “Super Ecobonus” e “Super Sismabonus”, incentivati con una detrazione Irpef addirittura del 110%.
Questi nuovi incentivi, che si vanno ad affiancare a quelli per la ristrutturazione edilizia del 50% ed agli altri già attivi, se così confermati anche in attuazione, potranno dare un grosso beneficio al settore edile ed all’ammodernamento del comparto immobiliare italiano e fiorentino.
È un’occasione molto importante che potrebbe contribuire alla messa in sicurezza di molte abitazioni in zone sismiche (praticamente quasi tutta Italia, compreso i comuni di Firenze e limitrofi) ed i centri abitati potrebbero davvero cambiare aspetto attraverso il risparmio energetico, traducendo il tutto in enormi vantaggi sia per la comunità sia per lo Stato stesso (cioè noi tutti) anche in termini economici negli anni.
Ma cerchiamo di approfondire un attimo in cosa consistono queste agevolazioni, senza entrare troppo nei particolari dato anche l’attesa dei due provvedimenti attuativi chiave da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrebbero arrivare massimo entro metà Agosto:
Super Ecobonus 110%
Il Super Ecobonus consiste nella possibilità di detrazione Irpef del 110% dell’importo dei lavori nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico “qualificato”.
Gli interventi “principali” agevolabili che sono stati introdotti sono:
- 1- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
- 2- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
- 3- Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
- 4- Tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possono essere eseguiti perché vitati dai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
I soggetti beneficiari confermati, come previsto all’art. 119 comma 9 del Decreto Rilancio, delle detrazioni del 110% sono:
- - condomìni
- - persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
- - istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- - cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- - organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- - associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I primi 3 interventi sopra indicati sono appunto i cosiddetti “interventi trainanti” perché se almeno uno di essi viene effettuato, sarà possibile agevolare ed includere nella detrazione del 110% anche eventuali altri lavori di risparmio energetico “qualificato” (ognuno con indicazioni e limiti propri di spesa) tra cui ad esempio l’installazione di impianti solari fotovoltaici, i sistemi di accumulo per l’autoconsumo di energia elettrica, gli infissi e schermature, l’installazione di colonnine elettriche per ricarica veicoli elettrici.
Oltre ai lavori e materiali, tra le spese detraibili sono previste quelle sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.
Super Sismabonus 110%
Il Super Sismabonus (come per il “vecchio” Sismabonus) prevede incentivi in termini di detrazione per gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3 e quindi anche nel comune di Firenze, Bagno a Ripoli e zone limitrofe) ed è attuabile sia per edifici singoli sia per edifici in condominio.
Può beneficiare del Super Sismabonus qualsiasi intervento di ristrutturazione che riduca il rischio sismico dell’edificio. La detrazione fiscale del 110% spetta anche a favore degli acquirenti delle nuove unità immobiliari, risultanti dalla ricostruzione in caso di demolizione e ricostruzione, a patto di migliorare la classe di rischio sismico degli edifici demoliti per ridurne il rischio sismico, da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione in relazione al prezzo di acquisto delle stesse ed entro il massimale di spesa.
La novità: Sconto in fattura e Cessione del credito
Ma la parte più interessante relativa a questo due agevolazioni è la possibilità, oltre che alla detrazione diretta del 110% in 5 anni sull’ Irpef, di poter optare per “la cessione del credito al fornitore e sconto in fattura” con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari per stimolare la ripresa dell’edilizia residenziale.
In particolare: i soggetti che sostengono dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 spese per alcune tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), di installazione di impianti solari fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione di imposta:
- 1- per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti quali fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- 2- per un contributo sotto forma di sconto sul dovuto, pari, al massimo, all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Emerge sin da subito il vero e proprio potenziale: gli interventi agevolati potranno essere realizzati con limitati impieghi di liquidità ed a certe condizioni anche senza impiego di liquidità, beneficiando dello sconto in fattura e cessione de credito, appetitoso sia per i fornitori sia per gli istituti bancari grazie al 10% in più (110%) previsto appunto per questa operazione e per il mercato che ne potrebbe derivare.
Naturalmente ci saranno una serie di controlli e documentazioni che dovranno essere predisposti per evitare truffe e far in modo che tutto sia attuabile, tra cui l’asseverazione da parte dei tecnici, le modalità di pagamento, i visti di conformità da inviare all’Enea, ecc.. che saranno indicate nei provvedimenti attuativi di Agosto dall’Agenzia delle Entrate e MISE.
In attesa di queste indicazioni finali, ci auguriamo che questo provvedimento sia attuabile come da presupposti e che possa portare un beneficio a tutti, incentivando il risparmio energetico degli immobili ormai indispensabile per l’ambiente e la sicurezza sismica in Italia, perché come dice il proverbio “prevenire è meglio che curare!”